FAQ

Le domande più frequenti dei nostri clienti Auto


Si può dare disdetta alla scadenza semestrale della polizza?
Per quanto tempo è valido l’attestato di rischio (ADR)?
E’ possibile la sospensione della polizza per ciclomotore o motociclo?
In quali casi posso applicare la Legge Bersani?
Quali opzioni sono possibili in caso di vendita/rottamazione del mezzo?
Come si può pagare la polizza in caso di estinzione del conto corrente?
Posso aggiungere garanzie in corso d’anno?

Si può dare disdetta alla scadenza semestrale?
No, la disdetta è possibile solo alla scadenza annuale della polizza. Per dare disdetta è necessario inviare alla compagnia un fax o una raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza contrattuale.  Attenzione: se la polizza è vincolata è necessario allegare anche lo svincolo/benestare del leasing o della finanziaria.

Per quanto tempo è valido l’attestato di rischio (ADR)?
L'ADR ha una validità di 5 anni. In fase di emissione di polizza va sempre fornito in originale. In caso di smarrimento il contraente e/o il proprietario del mezzo hanno il diritto di chiederne un duplicato facendone richiesta scritta e motivata alla Compagnia.

E’ possibile la sospensione della polizza per ciclomotore o motociclo?
E' permessa la sospensione per polizze su motocicli a seguito di demolizione, esportazione all'estero o cessazione della circolazione ai sensi dell'art. 103 del Codice della Strada. Per ciclomotori è ammessa la sospensione solo in caso di demolizione.

In quali casi posso applicare la Legge Bersani?
La Legge Bersani consente di trasferire la classe di merito (Bonus/Malus) maturata su un veicolo su un veicolo nuovo, se presenti i seguenti requisiti:

  • il mezzo da assicurare deve essere della medesima tipologia di quello che fornisce la classe;
  • il mezzo deve essere nuovo o appena acquistato (comunque non di proprietà della persona che lo assicura per la prima volta, da oltre 6 mesi);
  • deve essere dello stesso proprietario o di un familiare convivente come da stato di famiglia (sono considerati familiari anche i conviventi more uxorio ma non cugini, suoceri, cognati...).

Quali opzioni sono possibili in caso di vendita/rottamazione del mezzo? 
 In caso di vendita o rottamazione, il contraente ha facoltà di:

  • chiedere la sospensione del contratto, inviando alla Compagnia anche i contrassegno, carta verde e certificato di assicurazione in originale. La sospensione ha una validità massima di un anno, trascorso il quale, se la polizza non viene riattivata, verrà annullata. La classe rimarrà comunque valida per 5 anni (vedi validità dell'ADR);
  • chiedere il rimborso del premio pagato e non goduto fornendo alla Compagnia copia dell'atto di vendita o rottamazione e i documenti (contrassegno, carta verde e certificato di assicurazione) in originale; 
  • sostituire il mezzo in polizza, trasferendo la copertura assicurativa su un nuovo veicolo della medesima tipologia e dello stesso proprietario.

Come si può pagare la polizza in caso di estinzione del conto corrente?
Il contraente ha la possibilità di mantenere la polizza attiva pagando i premi tramite bonifico bancario. Le coordinate verranno fornite chiamando Arca Inlinea. Non è possibile attivare il pagamento tramite addebito automatico su altro istituto bancario.
 

Posso aggiungere garanzie in corso d’anno?
Sì, in corso d'anno posso aggiungere alcune garanzie quali:

  • gancio traino
  • guida estesa (per i prodotti che la prevedono)
  • furto/incendio solo se risulta scaduta da non oltre una settimana una copertura analoga presso altra Compagnia (bisognerà fornire copia del contratto scaduto)
  • assistenza
  • tutela legale
  • infortuni

Inoltre è possibile richiedere l'aumento dei massimali sulla Responsabilità Civile.

Tutte le altre garanzie si potranno invece aggiungere o togliere per il rinnovo annuale, facendone richiesta alla compagnia in forma scritta almeno 30 giorni prima della scadenza.