Arbitro per le Controversie Finanziarie
E’ possibile presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie limitatamente all’offerta in sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-bis del TUF emessi dalla Società.
L’ACF conosce delle controversie tra investitori e intermediari (Società o soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa di cui all’art. 131 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, a seconda del caso che ricorre), relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF.
Il diritto di ricorrere all’ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto.