NUOVE MODALITA' DI CONSEGNA DELL'ATTESTATO DI RISCHIO

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), ai sensi dell’art. 134 del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209/2005), con il Regolamento n. 9 del 19 maggio 2015 ha disciplinato la dematerializzazione dell'attestato di rischio vale a dire la sostituzione del documento cartaceo che certifica la situazione assicurativa RC Auto degli ultimi cinque anni (assenza o presenza di sinistri, eventuale classe di merito maturata, ecc.) con le informazioni memorizzate in un’apposita Banca Dati elettronica, sotto il controllo dell’IVASS. 
 
La dematerializzazione sarà attuata a partire dagli attestati di rischio relativi ai contratti in scadenza dal 1° luglio 2015.
 
Pertanto, a partire da tale data:
 
  • le imprese non dovranno più spedire all’indirizzo del cliente l’attestato di rischio in forma cartacea;
  • in sede di stipula di un nuovo contratto la situazione assicurativa sarà acquisita direttamente dall’intermediario assicurativo in via telematica collegandosi Banca Dati elettronica e pertanto l’attestato di rischio cartaceo non sarà più necessario.
 
L’attestato di rischio telematico sarà a disposizione almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto RC Auto e potrà essere consultato e scaricato accedendo a My Arca, l’Area Riservata presente sul sito di Arca Assicurazioni.
 
 
Infine, secondo la normativa vigente, l’attestazione di rischio telematica dovrà essere messa a disposizione del contraente nonché, se persona diversa, dell’avente diritto (proprietario, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o il locatario). Pertanto, a partire dai contratti in scadenza dal 1° dicembre 2015, l’avente diritto potrà consultare l’attestazione di rischio con le medesime modalità previste per il contraente e sopra illustrate. 
 
Si potrà inoltre richiedere l’invio dell’attestato di rischio anche a mezzo posta elettronica facendone richiesta all’indirizzo atr@arcavita.it.
 
Ricordiamo infine che si potrà sempre richiedere al proprio intermediario una stampa cartacea dell’attestato telematico. Tale stampa avrà valore puramente informativo in quanto non potrà essere utilizzata in sede di stipula di un nuovo contratto.